Art. 31 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le Società Associate che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali Società Associate si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Statuto - Regolamento.

2. Il Consiglio, quando ritenga che il ritiro di una Società Associata da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della Società Associata interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F.