Art.31 ter – Normativa transitoria sulla scadenza del vincolo alla FIPAV (*)

(Art.10 ter, comma 2 e Art.69, comma 1 dello Statuto Federale)

1. A far data dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore l'abrogazione del vincolo sportivo di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. per i nuovi tesseramenti – primo tesseramento assoluto - atleti mai tesserati in FIPAV.

2. A far data dal 1° luglio 2024 entrerà in vigore l'abrogazione del vincolo di cui al D. Lgs 36/2021 per tutti i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sino al 30 giugno 2024 continuerà a trovare applicazione sia la normativa sul vincolo sportivo vigente in epoca anteriore al 22 ottobre 2021, che quella introdotta in epoca successiva alla predetta data a seguito di delibera n. 320 del 22 ottobre 2021 della Giunta Nazionale del CONI.

4. Il Consiglio Federale stabilirà i criteri, i parametri e le modalità di determinazione delle indennità e dei premi di cui all'art.10 ter dello Statuto approvato con delibera n.34 della Giunta nazionale del CONI del 23 febbraio 2023.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, a far data dal 1° luglio 2024 dovranno ritenersi abrogati gli articoli 32, 32 bis, 33 e 35 del presente Regolamento.

(*) Art.31 ter aggiunto dal CF nella seduta del 15/16 giugno 2023 con Delibera n.93/2023