Art.32 – Durata del vincolo alla FIPAV (*)
1. Ai sensi dell'articolo 10 ter dello Statuto Federale, il vincolo dell'atleta ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Il vincolo ha durata annuale:
a) per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per quelli di età superiore ad anni trentaquattro;
b) per gli atleti in prestito;
c) per gli atleti stranieri.
3. Il Consiglio Federale può stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiore a quella prevista dal comma 1 per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità della pallavolo sulla spiaggia.