Art. 32 - Bilancio d’esercizio - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Alla chiusura di ogni esercizio i Consigli Territoriali approvano il bilancio d'esercizio che, accompagnato dalla relazione del Presidente del Comitato e di quella del Revisore dei Conti, è trasmesso alla Segreteria Generale, entro e non oltre il 25 febbraio dell'anno successivo.

2. Unitamente al bilancio d'esercizio alla Segreteria Generale dovrà pervenire la seguente documentazione:

a) estratti conto bancari,

b) estratti conto postali,

c) prospetto di riconciliazione riferito ai movimenti finanziari non addebitati/accreditati sui c/c bancari e postali (verifica di cassa);

d) Situazione beni inventario e copia delle relative fatture;

e) file da sistema, mediante firma digitale apposta dal Presidente del Comitato Territoriale;

f) copia della deliberazione del Consiglio Territoriale riguardante il bilancio stesso; 

Nella relazione devono essere analizzati l'avanzo di gestione ed il risultato economico ed indicati dettagliatamente i crediti ed i debiti iscritti nella situazione patrimoniale.

3. Tutti i documenti e gli allegati, con esclusione degli estratti conto bancari, devono essere trasmessi in copia originale, esclusi quelli in formato elettronico, timbrati e firmati in ciascuna pagina dal Presidente del Comitato Territoriale. In sostituzione delle copie originali, potranno essere trasmessi documenti con firma digitale, con sistemi all'uopo attivati dalla FIPAV.

4. I bilanci dei Comitati Territoriale sono parte del bilancio d'esercizio della Federazione.

5. Ai fini del raccordo con lo stato patrimoniale della Federazione, in base al principio della unicità del patrimonio, le immobilizzazioni iscritte nel bilancio del Comitato Territoriale, saranno stornate dall'attivo patrimoniale del Comitato e i relativi ammortamenti graveranno sul conto economico della Federazione centrale. Per effetto di detto storno, il "patrimonio netto" del Comitato Regionale sarà diminuito dell'importo corrispondente alle immobilizzazioni oggetto di rettifica.