Art.32 bis – Norma transitoria alla FIPAV

1. La norma di cui all'art. 32, comma 1, entrerà in vigore:

a) al termine della stagione sportiva 2005/2006 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trentaquattro anni di età e per gli atleti di primo tesseramento;

b) al termine della stagione sportiva 2006/2007 per stessa abbiano compiuto trentatrè anni di età;

b) al termine della stagione sportiva 2007/2008 per stessa abbiano compiuto trentadue anni di età;

c) al termine della stagione sportiva 2008/2009 per stessa abbiano compiuto trentuno anni di età;

d) al termine della stagione sportiva 2009/2010 per stessa abbiano compiuto trenta anni di età;

e) al termine della stagione sportiva 2010/2011 per stessa abbiano compiuto ventinove anni di età;

f) al termine della stagione sportiva 2011/2012 per stessa abbiano compiuto ventotto anni di età;

g) al termine della stagione sportiva 2012/2013 per stessa abbiano compiuto ventisette anni di età;

h) al termine della stagione sportiva 2013/2014 per gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventisei anni di età;

i) al termine della stagione sportiva2014/2015 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto venticinque anni di età; 

j) al termine della stagione sportiva 2015/2016 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto ventiquattro anni di età;

k) al termine della stagione sportiva 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati.

2. Per gli atleti di età diverse da quelle indicate nel comma precedente già tesserati alla FIPAV il vincolo dura a tempo indeterminato.