ART. 32 GARE CON SQUADRE STRANIERE, GARE ALL’ESTERO
1. Le società che intendono disputare gare con squadre affiliate a federazioni estere devono presentare alla Lega, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione. La Lega provvede a inoltrare tale richiesta alla F.I.G.C., corredandola del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni relativa trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
2. Le società che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.