Art. 32 I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici:
a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".
b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".
1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF.
2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionista".
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive.
Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.
Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.