Art. 32 Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale. Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA.

2. La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, di provvedere allo espletamento delle indagini sui fatti comunque configuranti violazione disciplinare commesse dagli associati e di procedere, quando ne sia il caso, al deferimento in via autonoma degli associati, che non rivestano la qualifica di Dirigenti arbitrali eletti dall'Assemblea Generale o di componenti degli Organi di disciplina nazionale, dinanzi alle Commissioni di disciplina competenti, indicando anche la sanzione.

3. La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'AIA, dai responsabili degli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e provinciali, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti delle Commissioni di disciplina e dal Presidente del Comitato dei garanti. Il singolo associato deve far pervenire la segnalazione al Presidente di Sezione, il quale è tenuto a trasmetterla alla Procura Arbitrale.

4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al deferimento ed a rappresentare la Procura dinanzi alle Commissioni Regionali e Nazionali al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale. I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale e del Comitato provinciale ed all'occorrenza delle Sezioni.

5. Il Procuratore Arbitrale o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale. Nel caso non vi siano richieste di audizione, la Procura arbitrale deve formulare, le proprie conclusioni presso la Commissione di Disciplina, salvo che non l'abbia già fatto con l'atto di deferimento.

6. La Procura Arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 30, comma 4 del presente Regolamento.

7. La Procura Arbitrale può impugnare, nei casi previsti, i provvedimenti delle Commissioni di disciplina ovvero quelli emessi dai Presidenti delle stesse in sede di giudizio semplificato.
8. La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Presidente dell'AIA su proposta del Procuratore Arbitrale.

9. Se nel corso delle indagini o di un procedimento in ambito AIA emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. A seguito della trasmissione degli atti di cui sopra le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

10. Se al termine delle indagini, la Procura Arbitrale ritenga manifestamente infondata la segnalazione o ritenga gli accertamenti effettuati non idonei a configurare una fattispecie di rilevanza disciplinare, emette provvedimento di archiviazione, non impugnabile, da comunicare al Presidente dell'A.I.A.. Nelle procedure in cui l'associato sottoposto ad indagini sia stato a qualsiasi titolo informato delle stesse da parte della Procura Arbitrale, il provvedimento di archiviazione va trasmesso, senza formalità di sorta e anche in via telematica, all'associato interessato, al competente Presidente Sezionale e all'Organo segnalante, se diverso.