Art. 32 Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.

2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.

5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.

8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.