Art.33 – Scadenza del vincolo alla FIPAV
1. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato.
2. Se l'atleta rinnova il tesseramento con l'associato di appartenenza, deve presentare domanda entro il termine deliberato dal Consiglio Federale utilizzando la modulistica predisposta dalla FIPAV. La domanda viene valutata attraverso la procedura di omologazione prevista dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.
3. Se l'atleta intende chiedere il tesseramento con altro associato, deve formulare apposita richiesta all'associato di appartenenza e all'Ufficio Tesseramento entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, utilizzando la modulistica predisposta dalla FIPAV. Contestualmente alla richiesta, l'atleta deve versare all'associato di appartenenza l'indennizzo nella misura fissata dal Consiglio Federale, dando prova dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Tesseramento FIPAV. Entro cinque giorni dal ricevimento dell'indennizzo, l'associato già vincolante deve rilasciare all'atleta una dichiarazione scritta contenente l'attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'indennizzo nonché l'espresso riconoscimento di non aver più nulla da pretendere nei suoi confronti per il medesimo titolo. Nello stesso termine, una copia della dichiarazione deve essere inviata all'Ufficio Tesseramento FIPAV che darà corso alla procedura di omologazione.