Art. 33 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento - FIPAV -
1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, proponendone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.