Art. 33 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.