Art. 33 I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile.

2. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore e la calciatrice "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, hanno diritto, quali soggetti di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega o dalla FIGC-Divisione Calcio Femminile cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie" ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice "professionista" di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. II calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021

Norme transitorie valevoli per il calcio femminile nelle stagioni sportive 2022/23 e 2023/24.

Per la stagione sportiva 2022/2023

Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate negli anni 2001 e 2002, al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 1 anno per le calciatrici nate nell'anno 2001 e a 2 anni per le calciatrici nate nell'anno 2002.

In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Per la stagione sportiva 2023/2024

Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2020/21 e 2021/22, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2022/23 e 2023/24 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.