Art. 33 Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per: 

a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;

b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;

c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.
6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.