Art. 33 – Ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara.

3. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.