Art.34 – Commissioni Esecutive in campo - FIPAV -
1. Le Commissioni Esecutive in campo svolgono le loro funzioni nelle fasi dei campionati e nei tornei che si svolgono con la formula del concentramento e vengono nominate dall'organo competente all'organizzazione delle manifestazioni.
2. Esse hanno il compito di:
a) designare gli arbitri, inviati dall'organo competente, per ogni singola gara;
b) controllare, prima dell'inizio degli incontri, che gli atleti partecipanti alla manifestazione siano regolarmente tesserati per l'annata sportiva in corso con gli affiliati partecipanti al torneo. A tal fine si fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 18,20 e 21 del presente Regolamento
c) omologare le gare ed adottare i provvedimenti disciplinari di competenza;
d) controllare che la manifestazione abbia il suo regolare svolgimento, anche prevedendo eventuali spostamenti di orario;
e) inviare al termine della manifestazione sportiva agli organismi organizzativi:
competenti:
- copia dei referti e delle delibere adottate;
- classifica finale;
- relazione sull'andamento del torneo con particolare riguardo all'organizzazione ed all'ospitalità offerta alle squadre.
3. La Commissione Esecutiva in campo deve essere formata da almeno 3 componenti che si occupano singolarmente dei compiti previsti dal precedente comma come segue:
- un componente svolge i compiti previsti dal punto a);
- un componente svolge i compiti previsti dal punto c);
- un componente svolge i compiti previsti dal punto d).
Collegialmente svolgono i compiti previsti dai punti b) ed e) e deliberano su situazioni particolarmente gravi. In alcuni concentramenti può essere nominato un Commissario Unico in campo che svolge tutti od alcuni dei compiti in precedenza elencati.