Art.34 – Scioglimento del vincolo: casi ed omologazione alla FIPAV

1. Ad eccezione di quello a durata annuale, il vincolo tra atleta e associazione o società sportiva affiliata può essere sciolto prima della scadenza, di diritto o in via coattiva come previsto nei successivi commi 2 e 3.

2. Il vincolo si scioglie di diritto:

a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante;

b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;

c) per nulla-osta dell'associato vincolante;

d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato vincolante entro il termine annuale;

e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;

f) per riscatto a mente dei successivi articoli 36, 37 e 38, limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.

3. Il vincolo si scioglie in via coattiva:

a) per giusta causa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;

b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;

c) per mancato rilascio da parte dell'associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento dell'indennizzo per il riscatto (sia consensuale che coattivo), limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.

4. Lo scioglimento del vincolo nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 è attuato con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento assunto d'ufficio per le fattispecie di cui alle lettere a), b), d) e su richiesta dell'atleta nel caso di cui alle lettere e) ed f).

5. Lo scioglimento del vincolo per nulla osta è attuato con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento su richiesta congiunta dell'associato vincolante, dell'atleta e dell'associato con il quale viene costituito il nuovo vincolo, qualora siano rispettate le seguenti condizioni, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 31, comma 2 lettera c):

a) l'atleta non sia già stato utilizzato dall'associato vincolante;

b) l'atleta non abbia già usufruito, nella medesima stagione agonistica, dello scioglimento del vincolo.

6. La richiesta di cui al precedente comma deve pervenire all'Ufficio Tesseramento a mezzo Raccomandata A.R. entro i termini stabiliti dalle norme organizzative della stagione sportiva in corso.

7. Lo scioglimento del vincolo nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 è deliberato dalla Commissione Tesseramento Atleti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale ed è subordinato alla condizione che l'atleta non abbia partecipato anche ad una sola gara di campionato con l'associato d'origine.