Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni
1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.