Art. 34 bis Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare
1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.