Art. 34 - Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale
1. I componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza di atleti e tecnici sportivi - in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2 e 3 - sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti gli organi direttivi nazionali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Gli atleti sono eletti tra coloro che hanno partecipato, entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici, ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI, con deliberazione del Consiglio Nazionale da adottarsi almeno 180 giorni prima della convocazione del Collegio elettorale e da inviarsi al Ministero competente ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 242/1999, e successive modifiche e integrazioni, devono comunque essere eletti due atleti, anche non in attività, che abbiano preso parte ai giochi olimpici purchè, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. Gli atleti eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.
3. Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate. I tecnici eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni a una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata.
4. Successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive dei rappresentanti degli atleti e tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, il consigliere più anziano di età per ciascuna delle duecategorie convoca, senza indugio, l'assemblea elettorale rispettivamente degli atleti e dei tecnici. Nessuna Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata può essere rappresentata da un numero di consiglieri, tra atleti e tecnici, complessivamente superiore a quattro. Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri.
5. L'assemblea dei componenti atleti degli organi direttivi nazionali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al venti per cento dei Presidenti delle Federazioni sportive nazionali. Possono essere espresse al massimo cinque preferenze.
6. L'assemblea dei componenti tecnici degli organi direttivi nazionali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al dieci per cento dei Presidenti delle Federazioni sportive nazionali. Possono essere espresse al massimo tre preferenze.
7. Al fine di garantire il rispetto della Regola 29, Punto 3, della Carta Olimpica, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi devono provenire da Federazioni sportive nazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici in misura non inferiore ai due terzi del totale.