Art. 34 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.