Art. 34 L’organizzazione della giustizia sportiva
1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.
2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.
3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:
a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.
4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:
a) la Corte federale di appello;
b) ilTribunalefederale;
c) la Corte sportiva di appello;
d) i Giudici sportivi;
e) la Procura Federale;
f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.
7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.
11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.
Inoltre la Corte federale di appello:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.
15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.
16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.
17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.