Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.