ART. 34 NORME GENERALI PER L’ATTIVITÀ
1. I giocatori tesserati per le società della Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti giocatori tesserati per altre società, o valersi di esse o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti delle società non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione della Lega, delle altre leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e alla società contro la quale viene disputata tale gara, nonché darne notizia al pubblico a mezzo comunicato stampa.
5. Le società, in occasione delle gare ufficiali previste dall'art. 22 del presente Statuto, devono sempre schierare la migliore formazione.