Art. 34 quater – Nomina e attribuzioni dell’Ufficio del Procuratore federale
1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.