Art. 34 ter – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e venticinque Sostituti Procuratori.

3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente e previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati ido- nei dalla Commissione federale di garanzia.

5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori secondo le modalità stabilite nel regolamento di giustizia.

8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.