Art. 34 Violazione del vincolo di giustizia

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:
a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;

b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;  

c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;

d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;

e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico;

g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico.

3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.