ART. 35 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

1. Le società assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, secondo quanto previsto dalla legge, dall'art. 45 N.O.I.F. e nel rispetto dell'Accordo Collettivo di categoria. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza integrativa entro dieci giorni dalla stipulazione. 

2. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio Direttivo fissa i massimali di polizza.