Art.35 – Giusta causa: nozione alla FIPAV

1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.

2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato.

3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A.

4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell'articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo.

5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo.

6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l'ammontare dell'indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d'Appello Federale.