Art. 35 Collegio dei Revisori Sezionali
1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno degli associati della Sezione e che abbia competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti nell'Assemblea Sezionale ordinaria, e dura in carica per quattro stagioni sportive. I tre membri, alla prima riunione utile, eleggono a maggioranza il Presidente.
2. La surrogazione del membro nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano avviene con nuova nomina. La surrogazione dei due membri eletti dall'assemblea Sezionale avviene con il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di pari anzianità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire. Il Presidente di Sezione comunica per iscritto e senza indugio ai nuovi revisori la loro entrata in funzione. Qualora, non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assemblea Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.
3. Qualora il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, dichiari la decadenza dei componenti eletti del Collegio dei Revisori Sezionali, i componenti devono essere subito sostituiti con i primi dei non eletti. Nel caso di decadenza del componente nominato, il Presidente del CRA e del CPA dovrà provvedere a sostituirlo. Gli stessi resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso
4. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.
5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale nell'apposito registro che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Ispettivo. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.
6. Il Collegio dei Revisori Sezionali redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio darà lettura all'Assemblea Sezionale ordinaria dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.
7. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori Sezionali sono assunte a maggioranza dei suoi componenti e di tutte le riunioni va redatto il verbale nell'apposito registro, ad opera del suo Presidente, che dovrà essere conservato in Sezione.
8. I componenti del Collegio sono autorizzati allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.