Art.35 – Consiglio Federale: composizione e convocazioni - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Il Consiglio Federale è composto da:
a) il Presidente della Federazione;
b) i due Vice Presidenti;
c) otto Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate;
d) tre rappresentanti degli atleti, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto;
e) un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto.
1 bis. Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a quattro. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti sono riservati due posti al genere che esprime il maggior numero di atleti tesserati ed un posto all'altro genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di quattro componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di quattro non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.36.
2. È presieduto dal Presidente Federale e vi assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio Federale deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno; si riunisce, altresì, tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei regolamenti federali, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti legali delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute, nonché, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno, i componenti italiani degli Organi e delle Commissioni della CEV e della FIVB, i rappresentanti della Federazione negli Organi del CONI, i Presidenti delle Commissioni Nazionali ed il Medico Federale.
6. I componenti del Consiglio Federale restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. Per il Presidente Federale vale quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del presente Statuto.