Art. 35 – Elezione del Presidente del CONI e dei componenti della Giunta Nazionale
1. [Soppresso]
2. Il Consiglio Nazionale elettivo è convocato dal Presidente uscente entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, affinché proceda - nel corso dell'anno immediatamente successivo e comunque entro e non oltre il 30 giugno, ovvero, in caso di candidatura di una città italiana per l'organizzazione di una successiva edizione dei giochi olimpici, entro il mese successivo alla decisione di assegnazione del CIO e comunque nell'ambito del quadriennio olimpico - alla elezione contestuale del Presidente e dei componenti della Giunta Nazionale.
3. [Soppresso]
4. Le candidature alle cariche di Presidente del CONI e di componente della Giunta Nazionale devono essere depositate, almeno 20 giorni prima delle elezioni, presso la segreteria generale del CONI, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità.
5 Il Presidente del CONI è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei presenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
6. I dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate nella Giunta Nazionale sono eletti con il sistema delle preferenze. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono eletti con il sistema della preferenza unica. Per gli altri rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate possono essere espresse al massimo cinque preferenze.
6-bis. Il rappresentante degli Enti di promozione sportiva è eletto con il sistema della preferenza unica.
6-ter. Il rappresentante dei Comitati Regionali CONI ed il rappresentante dei Delegati Provinciali CONI sono eletti, rispettivamente, con il sistema della preferenza unica.
7. I requisiti di eleggibilità degli atleti e dei tecnici sono quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3, e dell'articolo 34, commi 2 e 3, del presente Statuto.
b) essere componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata. I componenti di Giunta Nazionale di cui alla precedente lettera a) non possono essere in numero superiore a cinque.
b) a livello regionale, essere Presidenti in carica o ex Presidenti.
7-quater. I requisiti di eleggibilità del rappresentante degli Enti di promozione sportiva nazionali sono quelli previsti dall'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI e di essere tesserato ad un Ente di promozione sportiva nazionale da almeno due anni.