Art. 35 Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva
1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Possono essere nominati Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
g) laurea in materie giuridiche, con due ani di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e Componenti della Corte Sportiva di appello e del Tribunale federale a livello Territoriale, coloro che siano;
a) laureati in giurisprudenza;
b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.