Art. 35 - Ricorso della parte interessata - FIPAV -
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stabilita diversa competenza ovvero non sia già stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.