Art. 35 Sospensione volontaria
1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.
Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.
Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.
2.bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile della squadra della società per cui è tesserato.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.