Art. 35 - Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale
1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.