Art.36 – Commissari di campo - FIPAV -
1. Gli organismi competenti all'organizzazione dei campionati possono designare, in caso di riconosciute necessità, tesserati di loro fiducia in veste di commissari di campo per assistere ad incontri di tornei o campionati con l'incarico di riferire al Giudice Sportivo Competente all'omologa della gara, sull'andamento della stessa, sul comportamento del pubblico e su qualsiasi fatto od incidente rilevato dall'arbitro o che ritengano eventualmente sfuggito alle sue osservazioni.
2. I commissari di campo possono essere designati su richiesta dell'affiliato entro i termini specificati nelle circolari di indizione, laddove l'organismo competente all'organizzazione dei campionati ne riconosca la reale necessità. In tal caso la spesa relativa è a carico dell'affiliato richiedente.