Art.36 – Determinazione dell’indennizzo alla FIPAV

1. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un indennizzo, eccetto quello di cui all'articolo 33, comma 3, nonché quello di cui alla procedura del riscatto, ed in caso di mancato accordo con l'associato, l'atleta italiano o straniero potrà richiederne la determinazione inviando a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione Tesseramento Atleti e, per conoscenza, alle competenti Leghe nazionali, fornendo gli elementi ritenuti utili per calcolarne l'ammontare (per i campionati nazionali di Serie A uguale all'ammontare del riscatto).

2. La richiesta deve essere inviata anche all'associato vincolante che nei 5 giorni successivi al suo ricevimento potrà presentare proprie controdeduzioni ed idonea documentazione.

3. La Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della documentazione acquisita.

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