Art. 36 Altre condotte nei confronti degli uf ficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli uf ficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.