Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori

1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali - Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.

3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali - Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 4 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

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