Art. 36-bis – Elezione degli organi delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate
1. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli Statuti prevedono le procedure e i requisiti di eleggibilità del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate non possono svolgere più di tre mandati. Coloro i quali sono in carica alla data di entrata in vigore della Legge 8/2018 e che hanno già raggiunto il limite di cui all'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 242/1999 e successive modifiche e integrazioni, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In tal caso il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
4. Il computo dei mandati di cui ai precedenti commi 3 e 4, si effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati, anche tramite le associazioni di categoria riconosciute, per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione o Disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli Statuti delle singole Federazioni e Discipline associate. A tal fine lo Statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.
6. Lo Statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
7. Lo Statuto deve prevedere le modalità di deliberazione delle Assemblee federali elettive delle società affiliate e delle Assemblee elettive dei tesserati atleti e tecnici e, se previsto, degli ufficiali di gara.