Art. 36 Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.

2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:

a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;

b) magistratidiqualsiasigiurisdizione,ancheariposo;

c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro.

6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.