Art.36 – Consiglio Federale: integrazioni - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 39 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale utile che si terrà dopo l'evento che ha causato la vacanza. Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento.