Art. 36 Delegati degli Ufficiali di gara

1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo.

2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali.

3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentire al Presidente Nazionale di avvertire il Delegato supplente della sua stessa macroregione per la sostituzione.

4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta d'ufficio l'emissione del provvedimento di decadenza dal ruolo ad opera del Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA che provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione.

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione.

5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.

6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive.

7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano alle riunioni del Comitato Nazionale composizione allargata con diritto di voto ed a quelle del Consiglio Centrale.