ART. 36 I CAMPI DI GIUOCO

1. I campi di giuoco delle società sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle N.O.I.F., al Regolamento degli Stadi, nonché alle norme emanate dal Consiglio Federale della F.I.G.C.

2. Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato, fermo quanto previsto dalle norme emanate dal Consiglio Federale della F.I.G.C.

3. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.

4. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.