Art. 36 I tesserati

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:

a) i dirigenti federali;

b) gli arbitri;

c) i dirigenti e di collaboratori nella gestione sportiva delle società; 

d) i tecnici;

e) i calciatori e le calciatrici.

2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..

4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.

5. Possonoesseretesseratitutticoloroche,purnonappartenendoallecategoriedicuiaicommiche precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.

6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.

7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti. 

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.