Art. 36 Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.