Art.37 – Riscatto del vincolo alla FIPAV

1. L'atleta partecipante ai campionati nazionali di Serie A femminili, può sciogliere il vincolo attraverso il suo riscatto, consistente nel versamento all'associato vincolante di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute nel suo interesse.

2. Lo scioglimento del vincolo si produce automaticamente e di diritto a seguito del versamento dell'indennizzo per il riscatto avvenuto in presenza dei requisiti di cui al successivo comma 4 salvo che nell'ipotesi di cui al successivo comma 7.

3. L'ammontare dell'indennizzo, ove non venga determinato consensualmente dall'associato e dall'atleta entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale viene determinato in via coattiva dalla Commissione Tesseramento Atleti.

4. Lo scioglimento del vincolo si produce solo se, congiuntamente; 

a) vi sia espressa domanda dell'atleta all'associato;

b) nella stagione sportiva al cui termine viene esercitato il diritto di riscatto, l'associato vincolante abbia partecipato ad un campionato nazionale di Serie A femminile;

c) nella stagione sportiva al cui termine viene esercitato il diritto di riscatto l'atleta sia stato per almeno una volta iscritto a referto in una gara del campionato nazionale di Serie A femminile anche se con un associato diverso da quello per il quale è vincolato;

d) l'associato a favore del quale l'atleta intenda presentare domanda di nuovo tesseramento o l'atleta medesimo, abbia effettuato il pagamento dell'indennizzo per il riscatto a mezzo assegno circolare intestato all'associato vincolante entro giorni 30 decorrenti da quello nel quale sia stato definito l'ammontare medesimo.

5. ll difetto del tempestivo versamento determina la decadenza dell'atleta dal diritto a riscatto per l'intera stagione sportiva al cui termine è stata proposta la relativa domanda.

6. Entro i 5 giorni successivi al ricevimento dell'indennizzo l'associato già vincolante deve rilasciare all'atleta:

a) una dichiarazione scritta di consenso allo scioglimento del vincolo;

b) una dichiarazione scritta contenente l'attestazione dell'avvenuto ricevimento, per l'intero e per contanti, dell'indennizzo per il riscatto nonché l'espresso riconoscimento di non aver più nulla a pretendere nei suoi confronti per il medesimo titolo;

c) la documentazione valida a consentire la regolare scritturazione della spesa nella contabilità del soggetto che abbia eventualmente fornito all'atleta la somma per il pagamento dell'indennizzo o l'abbia versata in suo nome e conto.

7. Il mancato rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma 6 lettere a) e b) legittima l'atleta a chiedere la declaratoria dello scioglimento coattivo del vincolo ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lettera d), nonché la restituzione dell'indennizzo da lui versato maggiorato degli interessi al tasso bancario e di un ulteriore somma pari al 10% dell'ammontare dell'indennizzo a titolo di penale.

8. Il mancato rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma 6 lettera b), costituisce infrazione disciplinare.

9. La non veridicità della dichiarazione indicata nel precedente comma 6 lettera b), costituisce infrazione disciplinare per l'associato e per l'atleta.

10. Lo scioglimento del vincolo è omologato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV.