Art.37 – Consiglio Federale: compiti - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.
2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di assorbimento e di fusione;
e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi Giurisdizionali con durata quadriennale;
g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.47.
k) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, presentato ad inizio mandato dal Presidente Federale;
l) valutare i risultati sportivi conseguiti dalla Federazione;
m) vigilare sul buon andamento della gestione federale;
n) approvazione di una previsione annuale di spesa e di un rendiconto consuntivo riferito alle attività di sitting volley.
3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.
4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.
5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro Organo.