Art. 37 - Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso - FIPAV -

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.